Statuto

Art. 1

(Denominazione, sede, durata)

È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) una associazione nazionale ed internazionale avente la seguente denominazione: “Steadfast APS”, da ora denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Latina e con durata illimitata.

La sede può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sopra con semplice decisione dell’organo amministrativo; spetta invece all’assemblea decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato.

 

Art. 2

(Unità locali operative)

L’associazione coordina sul territorio nazionale ed internazionale proprie unità locali operative, che si riconoscono nei principi e valori di cui al successivo art.4.

È lasciata ampia autonomia operativa alle unità locali operative, salvo il rispetto dei regolamenti e l’indicazione dell’elenco degli aderenti e il nome di un referente che assume l’incarico dopo formale assenso dell’Organo di Amministrazione.

L’organizzazione di progetti ed eventi di carattere nazionale e internazionale è prerogativa della sede generale, mentre sul proprio territorio le unità locali operative hanno libertà di organizzazione di eventi culturali e sociali finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati dall’Organo di Amministrazione dell’associazione. Qualora si trattasse di eventi o iniziative locali ma con ricaduta nazionale o internazionale o coinvolgimento della sede generale, è necessario concordare in via previa con l’Organo di Amministrazione che deciderà, caso per caso, l’opportunità o meno della loro realizzazione.

L’organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie, unità locali operative (succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabilire rappresentanza).

 

Art. 3

(Scopo, finalità e attività)

L’associazione non a scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà, civiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale (di cui all’art. 5 del Codice del terzo settore), avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti ai propri associati.

Si propone in ambito nazionale ed internazionale di svolgere le seguenti attività:

  • Nel settore dell’assistenza sociale e sociosanitaria in particolare:
  • Promuovendo e difendendo la cultura e lo sviluppo dei paesi che versano in costante disagio economico al fine di garantire uno sviluppo sostenibile della cultura e dell’economia locale, attraverso relazioni positive tra nord e sud del mondo. Tale obiettivo viene perseguito nel promuovere iniziative culturali, umanitarie e di raccolta fondi per poi portare in essere progetti concreti a favore dei paesi sopra citati (lett. n, lett. u, art. 5 del Codice del terzo settore)
  • Nell’ottica dello sviluppo umano integrale, mediando tra donatori e soggetti in stato di necessità, per la loro riabilitazione sociale. Tale scopo viene perseguito con campagne di Found Raising mirate a estinguere debiti di soggetti bisognosi di aiuto, con il successivo reinserimento sociale e professionale;
  •  Mediando in ambito sanitario per favorire un coordinamento tra le istituzioni pubbliche, ecclesiali e territoriali, le associazioni di volontariato e di assistenza medica, e il malato.

Tale azione è pensata al fine di favorire un ulteriore servizio di accompagnamento;

  • Nei settori dell’istruzione e della formazione, in particolare promuovendo iniziative per favorire l’istruzione di soggetti in stato di necessità ed il loro inserimento professionale anche sviluppando iniziative che favoriscano l’imprenditoria giovanile nei paesi che versano in costante disagio economico;
  • Nel settore dell’assistenza sanitaria, in particolare promuovendo specifiche missioni mediche a livello internazionale per rispondere all’impellente richiesta di aiuto in ambito sociosanitario, da parte dei paesi meno sviluppati;
  • Nel settore della tutela dei diritti umani e civili, in particolare:
  • difendendo il diritto alla vita di ogni essere umano, dal concepimento alla morte naturale, fondamento di tutti i diritti umani e della democrazia (Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, art.3) (lett. w, art. 5 del Codice del terzo settore);
  • favorendo l’accoglienza familiare per i minori fuori dalla famiglia e per giovani appena maggiorenni usciti dal sistema di protezione istituzionale;
  • mediazione senza scopo di lucro, tra le istituzioni pubbliche e territoriali e i soggetti direttamente coinvolti in richieste di adozione al fine di tutelare la dignità, il diritto di essere figli e la sicurezza, il tutto sempre nell’ambito delle relazioni tra il nord e il sud del mondo (lett. x, art. 5 Codice del terzo settore);
  • contrastando le tratte di esseri umani, realizzando progettazioni specifiche atte a opporsi ad ogni forma di sfruttamento, favorendo l’informazione sul tema, la liberazione e riabilitazione dei soggetti coinvolti (lett. r, art. 5 Codice del terzo settore).

L’associazione promuove ed organizza – in autonomia o in collaborazione con altre agenzie culturali e sociopolitiche che condividono, in tutto o in pare, i principi e valori di cui il successivo articolo – convegni, manifestazioni, seminari, dibattiti, conferenze ed ogni altra iniziativa pubblica volta ad affermare, promuovere, diffondere e difendere nella loro interezza i su detti principi e valori.

L’associazione può esercitare anche, a norma dell’art. 7 del Codice del terzo settore, attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

Art. 4

(Principi e valori)

L’associazione fonda la propria azione culturale, sociale e politica sui seguenti principi e valori irrinunciabili, operando con iniziative concrete idonee a promuoverli, garantirli e difenderli:

  • Il principio che il riconoscimento dei diritti umani contribuiscono al benessere di tutti sul pianeta, luogo comune da preservare.
  • Il principio d’integrità e onestà, valori con cui l’associazione opera in tutte le circostanze e le aree d’intervento. Verso tutti gli attori, dalle relazioni istituzionali ai donor, nel totale rispetto della dignità dei beneficiari.
  • Il principio di trasparenza nelle procedure, nell’utilizzo degli strumenti e nella loro applicazione per realizzare la mission associativa.
  • Il rispetto della vita, la legalità, la correttezza, la sussidiarietà, la neutralità e la responsabilità sociale:
  • Il principio del rispetto della vita impone la tutela del suo valore, dall’inizio alla sua morte naturale. Come principio fondante di tutti i diritti, quello alla vita è il cuore pulsante dell’agire dell’associazione, con cui si realizza e s’incarna nel tempo e nella storia, in maniera essenziale, la persona umana.
  • Il principio di legalità guida l’operare nel rispetto delle normative. È evidente il totale rifiuto dell’associazione per ogni comportamento illecito anche se strumentale ad uno dei fini del suo operare. Fare bene il bene.
  • Il principio di correttezza implica il rispetto dei diritti di ogni soggetto coinvolto nell’attività dell’associazione, da parte dei destinatari del Codice Etico. Su questa linea l’associazione agisce nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo ed evita nei rapporti con gli interlocutori ogni illegittima discriminazione in base all’età, al genere sessuale, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e al credo religioso.
  • Il principio di sussidiarietà, che implica due atteggiamenti: quello di non sopprimere le responsabilità personali e di non sostituirsi alle responsabilità dei singoli e alle legittime iniziative dei gruppi sociali. Richiede di orientare tali responsabilità al bene comune e di sostenerle. Ciò comporta che l’azione sociale sia più presente dove è più richiesto, dove, cioè, i singoli e i gruppi non possono aiutarsi da soli.
  • Il principio di neutralità fa sì che l’associazione opera in completa indipendenza da interessi privati e autonomamente da politiche governative, consapevole del proprio ruolo sociale nei confronti dei beneficiari e della collettività, preservando la propria neutralità nelle aree di intervento.
  • Il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, che devono essere garantiti nella loro libertà di espressione pubblica (Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, art. 18)

 

Art. 5

(Ammissione, numero e status degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà essere presentato da almeno tre soci e formulare domanda scritta all’Organo di Amministrazione.

L’Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con la finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L’Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di Amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

 

Art. 6

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • versare la eventuale quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
  • a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione.

 

Art. 7

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte o scioglimento, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escuso dall’associazione mediante deliberazione dell’Organo di Amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere ratificata dall’Assemblea con voto segreto nella sua prima seduta successiva e comunicata adeguatamente all’associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno due  mesi prima.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

 

Art. 8

(Organi)

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;
  • l’Organo di Amministrazione;
  • l’Organo di controllo, se scelto o obbligatorio per Legge.

 

Art. 9

(Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può ricevere sino a un massimo di due deleghe da parte di altrettanti associati.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • approva i regolamenti;
  • delibera sulle modificazioni dello Statuto;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

 

Art. 10

(Organo di amministrazione)

L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’assemblea dei soci.
  • ratificare l’esclusione degli associati;
  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • emanare l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

L’Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra due e cinque, nominati dall’Assemblea per la durata di cinque anni.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L’Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell’Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

Art. 11

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’ Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei due terzi degli associati.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione dell’Organo di Amministrazione, che a sua volta eleggerà il Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di Amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione e, in casi di necessità e urgenza, ne assume poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l’Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato. Su delibera dell’Organo di Amministrazione si possono nominare procuratori per singoli affari o categorie di affari.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 

Art. 12

(Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

Art. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

Art. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

Art. 15

(Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

 

Art. 16

(Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall’Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L’Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

 

Art. 17

(Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi prendendone visione presso la sede dell’associazione.

 

Art. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

 

Art. 19

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche, le relative norme di diritto transitorio e, in quanto compatibile, dal Codice civile.