DDL ZAN: AUDIZIONE DI STEADFAST PRESSO LA COMISSIONE AFFARI SOCIALI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DDL ZAN: AUDIZIONE DI STEADFAST PRESSO LA COMISSIONE AFFARI SOCIALI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Roma, 22 luglio 2020 ore 19:30, intervento del Presidente di Steadfast, Emmanuele Di Leo:

«Il D.L. n. 34 del 19/5/2020- Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVD-19– è stato convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 17/7/2020(ex Decreto Rilancio). 

Gli articoli 7 e 9 del testo unificato Zan sono stati inclusi nella legge n. 77 agli art. 105-quater e art. 265, comma 5, quindi in Gazzetta Ufficiale e con validità di legge.

Anche senza entrare nel merito del contenuto è evidente che siamo di fronte ad una frode parlamentare alla luce della quale sarebbe opportuno venissero rivisti gli articoli, e relativi emendamenti, da portare in discussione.

Prendiamoli comunque in esame e vediamo cosa riportano:

Art. 7 comma 1:Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno delle vittime”. Fra esse, al comma 2: “un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere”.

Art. 9:Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 7, comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

Premetto che considero tutta questa proposta di legge un tentativo di introdurre una legge liberticida, discriminatoria e antidemocratica. Non definisce il reato di cui si vuole far risolutrice (forse perché già ampliamente punito dal nostro ordinamento giuridico vigente) minando la libertà di pensiero, di religione e di associazione, rivelandosi in verità, uno strumento di repressione del dissenso. La mossa fraudolenta sopra descritta risulta rafforzare questa deriva oltre ad essere assolutamente inammissibile in un paese che si rispetti, come il nostro, una Repubblica Democratica Parlamentare. 

Proprio per questi motivi ritengo la decisione di stanziare soldi dei contribuenti per finanziare centri di rifugio e sportelli di ascolto per le vittime di omotransfobia, questa è la destinazione dei fondi, siano una beffa che si aggiunge alla beffa. Per due motivi:

1.      Le già enormi difficoltà dello Stato nel far fronte alla crisi economica che la pandemia del Covid-19 ha provocato non fa sentire l’esigenza di una pseudo emergenza da affrontare;

2.      La totale assenza di necessità e urgenza in tale materia.

A tal proposito è bene riportare i dati che a mio avviso smentiscono categoricamente l’emergenza che tanto viene denunciata dai promotori della legge.

Riporto i dati degli ultimi tre anni dell’OSCAD, l’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori che, dal 2014, elabora il contributo del Dipartimento della Polizia di Stato sui crimini d’odio per il Rapporto annuale dell’Organizzazione per Sicurezza e la Cooperazione in Europa – OSCE:

2017: tot 1048 

Razzismo e xenofobia: 828

Disabilità: 157

Orientamento sessuale: 63


2018: tot 1111 

Razzismo e xenofobia: 801

Disabilità: 210

Orientamento sessuale: 100


2019: tot 969 

Razzismo e xenofobia: 726

Disabilità: 161

Orientamento sessuale: 82


Decisamente numeri sotto la soglia di allarme!

I dati smentiscono che sia l’orientamento sessuale il “crimine d’odio” più frequente e su cui intervenire in modo specifico.

Non sono disponibili i dati relativi al 2020, ma è sotto gli occhi di tutti che, in un Paese come il nostro, che la Fundamental Rights Agency dell’Unione Europea colloca tra i Paesi più sicuri d’Europa riguardo a casi di discriminazione omotransfobica, se vi sono dati da tenere in considerazione, sono quelli relativi ad atti discriminatori a sfondo razziale, contro persone affette da disabilità o i dati relativi al femminicidio, spesso protagonista nella cronaca nera. 

Quindi il Governo stanzia ben 4 milioni di euro per le vittime di “omotransfobia” che come dai dati citati sopra sfiorano gli 82 casi l’anno, mentre l’ondata di razzismo esplosa in molte parti del mondo, compresa la nostra Italia, dato rappresentato proprio dalle 726 vittime del 2019, non meritano nessun aiuto economico per rispondere a questo effettivo problema discriminatorio.

Ci domandiamo come mai proprio sulla questione “omofobia” si debba concentrare l’attenzione del legislatore. 

L’impressione, e i fatti di queste ultime settimane sembrano darci ragione, che non sia tanto l’aspetto della violenza, fisica o verbale, contro le persone omosessuali o transessuali il punto su cui si voglia portare a casa un risultato. Queste persone, infatti, sono già coperte dal Codice Penale che, come ricorda il rapporto Oscad di quest’anno, e cito testualmente:

L’attuale impianto normativo penale non prevede una specifica copertura per i crimini basati sull’orientamento sessuale o l’identità di genere della vittima. La matrice omo/transfobica del reato è stata stigmatizzata attraverso l’applicazione dell’aggravante comune dei motivi abietti (art. 61, comma 1, n.1)23. Per quanto concerne il diritto processuale penale, è opportuno evidenziare che il citato dlgs 212/2015, di attuazione della cosiddetta “Direttiva vittime” Ue, ha introdotto l’art. 90 quater cpp codificando, in modo strutturale, la “condizione di particolare vulnerabilità” della persona offesa dal reato che, ai sensi della norma in esame, oltre a dover essere desunta, tra l’altro, dalla disabilità della vittima, può essere riconosciuta in caso di reati commessi con odio razziale o per finalità di discriminazione. È dunque importante evidenziare che siffatta formulazione consente di includere, tra le vittime in condizione di particolare vulnerabilità, in linea di principio, tutte le vittime di crimini d’odio, incluse quelle fatte oggetto di crimini di matrice omo/transfobica.Dal riconoscimento di tale status derivano una serie di importanti diritti per la vittima del reato e correlate, specifiche incombenze in capo all’autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria. 

Inoltre, e cito la nota 23 della stessa relazione ufficiale:
       un interessante precedente in materia può essere rinvenuto nella sentenza del        Tribunale di Napoli VII sez. pen. 17573/2014 nella quale, appunto, la matrice omofobica di un’aggressione è stata stigmatizzata attraverso la condanna con            applicazione dell’aggravante dei motivi abietti.

Piuttosto in queste settimane in cui abbiamo visto manifestazioni contrarie a questo provvedimento molti sostenitori della legge hanno fatto affermazioni preoccupanti sui loro profili social, a manifestazioni pubbliche o in interviste.

C’è stata la senatrice Maiorino che si è detta rattristata dal fatto che il “reato di propaganda” sia stato tolto ma, ha affermato in una intervista, «con il reato di incitamento all’odio prendiamo tutti» riferendosi nello specifico ad associazioni che esprimono perplessità su alcune rivendicazioni LGBT.

Noi stessi come organizzazione ci sentiamo a rischio accuse di discriminazione: sosteniamo in Nigeria e in altri diversi Paesi del mondo, la lotta alle tratte di esseri umani. Tra questi risalta negli ultimi anni la pratica di utero in affitto o maternità surrogata, la quale porta nella maggior parte dei casi all’utilizzo di madri surrogate indigenti provenienti da Paesi in via di sviluppo. Nasce così un commercio di esseri umani a basso costo per questa pratica. Se passasse il ddl Zan-Scalfarotto potremo continuare a sostenere che per noi l’utero in affitto è un abominio? Sempre in Nigeria offriamo il sostegno a tre orfanotrofi con più di 950 bambini. Potremmo se il ddl Zan-Scalfarotto diventasse legge affermare che un bambino ha diritto ad essere adottato da un papà ed una mamma o verremo accusati di discriminazione in base all’orientamento sessuale perché non pensiamo che una coppia dello stesso sesso dovrebbe poter adottare?

Ecco, è questo genere di preoccupazioni che ci spinge a dire che questo disegno di legge è inutile al fine di una reale protezione delle persone omosessuali e transessuali e invece pericoloso per molta parte delle persone e delle associazioni che si occupano di famiglia e di difesa dei diritti umani».