DOVE FINISCE IL DIRITTO DI SCEGLIERE?


È proprio adesso che bisogna cominciare a parlarne davvero. Senza filtri.

Il 2 settembre il Consiglio regionale del Veneto ha approvato una legge sulle procedure per il suicidio medicalmente assistito. Il testo riguarda il suicidio assistito e lascia fuori l’eutanasia, e la distinzione conta, perché nel primo caso l’atto finale resta compiuto dalla persona interessata, mentre nel secondo è un terzo a provocare direttamente la morte.

Il Veneto è la quarta Regione a dotarsi di una disciplina simile, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e la prima amministrata dal centrodestra. Trentadue voti favorevoli, quattordici contrari, cinque astensioni. Si tratta della proposta di iniziativa popolare “Liberi Subito”, promossa dall’Associazione Luca Coscioni con novemila firme, la stessa che nel 2024 quello stesso Consiglio aveva respinto per un pareggio, venticinque a venticinque.

A ribaltare quel pareggio è stata una frattura interna alla maggioranza. Hanno votato a favore la maggior parte della Lega, con il presidente della Regione Alberto Stefani e il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia. Forza Italia ha lasciato libertà di coscienza, con un voto favorevole e due astensioni. Compatte per il sì tutte le opposizioni di centrosinistra. Hanno votato contro i nove consiglieri di Fratelli d’Italia, senza una sola eccezione, e il consigliere di Futuro Nazionale.

Vale la pena registrare il modo in cui ciascuno si è presentato al voto. Fratelli d’Italia ha votato compatto, senza defezioni, senza ricorrere alla libertà di coscienza e senza astensioni, sostenendo in Consiglio regionale la stessa posizione che porta avanti in Parlamento, dove chiede che il Servizio sanitario nazionale resti fuori dalla procedura, e la stessa che il Governo ha difeso davanti alla Consulta impugnando la legge toscana. Ha detto in aula quello che aveva detto agli elettori, e ha accettato di restare in minoranza dentro la propria coalizione.

La distanza si misura guardando ai giorni successivi. Il 6 settembre i deputati di Forza Italia Salvo Tomarchio e Stefano Pellegrino, capogruppo del partito, hanno depositato all’Assemblea Regionale Siciliana un disegno di legge in quattordici articoli sullo stesso tema. Il 7 settembre, a Bari, i consiglieri Napoleone Cera della Lega e Marcello Lanotte di Forza Italia hanno presentato una proposta analoga, anch’essa in quattordici articoli, con una commissione multidisciplinare permanente e le cure palliative indicate come opzione prioritaria.

In cinque giorni e in tre Regioni l’iniziativa ha cambiato mano. Il modello nato dall’Associazione Luca Coscioni viene oggi votato e depositato da eletti di Lega e Forza Italia, cioè da forze che davanti ai propri elettori si erano presentate su posizioni diverse. Chi le ha votate ha il diritto di chiedere quando sia avvenuto il cambio di rotta e in nome di quale mandato.

Il confine di cui stiamo parlando ha smesso di coincidere con uno schieramento politico. Oggi lo attraversa da parte a parte, e in Veneto è rimasto in piedi dove nove consiglieri di Fratelli d’Italia hanno votato compatti contro, senza una sola crepa.

Il perimetro italiano resta quello costruito dalla Corte costituzionale e comprende condizioni precise. Proprio adesso che quel percorso viene organizzato all’interno dei servizi sanitari regionali dobbiamo però porci una domanda che va oltre il voto del 2 settembre. Il confine di oggi sarà anche quello di domani?

Nel caso dell’Associazione Luca Coscioni, promotrice di “Liberi Subito”, non serve ipotizzare obiettivi nascosti. La legalizzazione dell’eutanasia fa esplicitamente parte della sua battaglia politica da anni. Nel 2013 l’associazione depositò una proposta di legge popolare per legalizzarla; nel 2021 promosse il referendum “Eutanasia Legale”, dichiarato inammissibile dalla Consulta nel febbraio 2022; da lì in avanti ha portato nelle Regioni le proposte “Liberi Subito” sul suicidio medicalmente assistito, continuando a sostenere sul piano nazionale una disciplina più ampia del fine vita. Osservare che la legge veneta rappresenta una tappa all’interno di un progetto dichiaratamente più ampio è quindi semplice lettura dei fatti.

Anche la storia dei casi che hanno portato questi temi davanti all’opinione pubblica, ai tribunali e infine alla Corte costituzionale mostra un progressivo spostamento del dibattito. Va raccontata con precisione, perché l’imprecisione fa parte del fenomeno.

Piergiorgio Welby chiese l’interruzione di un trattamento sanitario in atto, la ventilazione meccanica. Esercitò cioè un diritto che l’articolo 32 della Costituzione riconosce a chiunque e che allora, come oggi, in linea di principio nessuno contestava. Il medico che vi diede seguito, Mario Riccio, fu prosciolto dal Gup di Roma il 23 luglio 2007 proprio su quel presupposto, avendo adempiuto a un dovere. Eppure quel caso continua a essere raccontato come la prima battaglia italiana per l’eutanasia. Un principio antico e pacifico come il rifiuto delle cure è stato annesso a posteriori a una vicenda di natura diversa. È il primo esempio di un confine che si sposta senza che nessuno riscriva una riga di legge. Si sposta nel linguaggio.

Il passaggio realmente nuovo arriva dopo, con DJ Fabo e il processo a Marco Cappato, quando la sentenza 242 del 2019 riconosce una circoscritta area di non punibilità dell’aiuto al suicidio. I casi successivi hanno poi messo alla prova l’interpretazione dei requisiti individuati dalla Corte, a cominciare dalla nozione stessa di trattamento di sostegno vitale.

Riconoscerlo significa ammettere che, una volta raggiunto un confine, il confronto ricomincia sul confine seguente. In Italia è già accaduto per via interpretativa. Con la sentenza 135 del 2024 sono state ricomprese tra i trattamenti di sostegno vitale procedure assistenziali che nel dibattito del 2019 difficilmente il cittadino comune avrebbe associato all’idea di essere “tenuto in vita da una macchina”. Con la sentenza 66 del maggio 2025 la Corte ha dichiarato infondata la questione sollevata sul requisito, osservando però che vi rientra anche chi rifiuta l’attivazione di un trattamento clinicamente necessario, perché sarebbe irragionevole pretendere che un paziente lo inizi al solo scopo di poterlo poi legittimamente rifiutare. La formula del requisito è rimasta identica. La platea che vi rientra si è allargata.

C’è poi il passaggio che spiega perché oggi siamo qui. Il 29 dicembre 2025, con la sentenza 204, la Consulta ha respinto l’impostazione del ricorso del Governo contro la legge toscana e ha dichiarato illegittime soltanto alcune disposizioni che invadevano competenze statali. Le Regioni possono organizzare il servizio sanitario, mentre la definizione delle condizioni sostanziali di accesso resta allo Stato. È la porta attraverso cui è passato il Veneto e alla quale bussano ora Sicilia e Puglia. Quella sentenza contiene anche l’obiezione più seria a quanto stiamo dicendo, perché i requisiti di accesso, formalmente, sono rimasti quelli del 2019. L’osservazione è fondata. Resta il fatto che l’ampliamento quasi mai passa dalla riscrittura del requisito, e quasi sempre passa da ciò che, di volta in volta, si stabilisce che lo integri.

È qui che nasce la domanda più difficile. Se la morte diventa una possibile risposta sanitaria alla sofferenza, quale sofferenza?

Quella provocata da un tumore? Da una grave insufficienza respiratoria? Da una malattia neurologica degenerativa? Da una condizione che rende una persona completamente dipendente dagli altri? E perché queste sofferenze dovrebbero essere qualitativamente diverse da quella provocata da una grave patologia psichiatrica?

In Italia una malattia psichiatrica, da sola, resta oggi fuori dai requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito. Proprio questo dovrebbe spingerci a chiederci quale sia il principio che separa le due situazioni.

Una persona affetta da una grave patologia psichiatrica può essere sinceramente convinta che la propria vita non abbia più prospettive, che la sofferenza non finirà mai e che la morte sia l’unica soluzione possibile. Quella convinzione è necessariamente la massima espressione della sua autodeterminazione oppure può essere proprio una manifestazione della malattia dalla quale il servizio sanitario dovrebbe tentare di curarla?

Normalmente, davanti a una persona che vuole suicidarsi, la medicina interviene per impedirlo. La protegge, la cura, cerca di accompagnarla oltre il momento nel quale non riesce più a immaginare un futuro. Quando e in base a quale criterio quella stessa volontà dovrebbe invece trasformarsi in una decisione che il sistema sanitario è chiamato ad assistere?

La domanda ha già ricevuto una risposta altrove. Nei Paesi Bassi la sofferenza psichica, da sola, è motivo ammesso, e nel 2025 le segnalazioni su base psichiatrica sono state 174, dentro un sistema in cui l’eutanasia riguarda ormai il 5,97% dei decessi complessivi. Quel numero è in calo rispetto ai 219 del 2024, e chi vuole rassicurarci userà il calo. Il dato che pesa è un altro. In quel Paese la questione se una malattia psichiatrica possa fondare l’accesso alla morte assistita è ormai chiusa, e una parte di quei casi riguarda persone che non hanno ancora trent’anni.

In Canada le persone la cui unica condizione medica è una malattia mentale restano escluse, con un’esclusione temporanea per costruzione, in scadenza il 17 marzo 2027 salvo un nuovo intervento del Parlamento. Il 17 giugno 2026 un comitato parlamentare ha raccomandato di renderla definitiva, e il Governo deve ancora rispondere. Il confine canadese regge finché qualcuno, ogni volta, si assume la responsabilità di rimetterlo lì.

Questo non dimostra che l’Italia diventerà l’Olanda o il Canada. Dimostra qualcosa di molto più semplice. I confini possono cambiare, e in altri ordinamenti sono già cambiati.

Per questo ci interessa poco sentirci rassicurare dicendo che “oggi la legge prevede soltanto questo”. Vogliamo discutere di quale principio impedirà domani di prevedere altro. E soprattutto vogliamo farlo adesso, prima che ogni nuovo passaggio diventi il punto di partenza per quello successivo.

Per noi il compito della cura resta quello di combattere la sofferenza, non la persona che soffre. Quando la medicina non può guarire, il suo compito rimane intatto. Può ancora alleviare, assistere, sostenere e accompagnare.

Quando la morte diventa una risposta sanitaria, dunque, non basta più parlare di libertà di scelta. Bisogna chiedersi chi stabilisce quando quella risposta diventa ammissibile, per quali condizioni e fino a dove siamo disposti a spostare quel confine.

E resta una domanda ancora più difficile. Cosa accade quando la persona non può scegliere?

È qui che comincia la storia di Alfie Evans.


di: Francesca Frigerio e Emmanuele Di Leo